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Legge 15/03/1997 n. 5910. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni. 12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537. 15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri; a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. Art. 22. 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2. 2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano. 3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonchè le attività, i beni e i patrimoni trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati. 4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente interessate non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonchè per gli interessi turistici. Allegato 1 (previsto dall'articolo 20, comma 8) 1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea): regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, articolo 55, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1978 n. 468, articolo 17; legge 16 aprile 1987 n. 183, articolo 6; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,n. 568, articoli 7 e 10; legge 19 febbraio 1992 n. 142, articolo 74; decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 253 del 27 ottobre 1992; legge 23 dicembre 1993 n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978; legge 28 dicembre 1995 n. 551, articolo 24, comma 19. 2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari: legge 24 aprile 1941 n. 392, e successive modificazioni; legge 25 giugno 1956 n. 702;legge 15 febbraio 1957 n. 26, e successive modificazioni. 3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali: decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, articolo 7, comma 6, e successive modificazioni; legge 24 dicembre 1993 n. 537, articolo 3, comma 27. 4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato: decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 860, e successive modificazioni; legge 18 dicembre 1973 n. 836, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977 n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 513; legge 26 luglio 1978 n. 417, e successive modificazioni. 5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro: testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, articolo 178. 6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali: regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modificazioni; regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni; legge 29 ottobre 1991 n. 358, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n. 287; legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive modificazioni. 7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio: legge 24 ottobre 1942 n. 1415, e successive modificazioni; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951 n. 1767; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963 n. 1497; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, articolo 19. 8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione: legge 9 gennaio 1991 n. 9, e successive modificazioni. 9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche: regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285, e successive modificazioni; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e successive modificazioni; legge 24 gennaio 1977 n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e successive modificazioni; decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431; decreto legislativo 12 luglio 1993 n. 275, e successive modificazioni. |
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